L'adozione internazionale è quella scelta libera e responsabile con cui i coniugi si offrono, con totale gratuità, per diventare padre e madre di un bambino straniero non nato da loro e che ha bisogno di una famiglia in cui crescere, sentirsi voluto ed amato.
Con le adozioni internazionali è possibile dare una nuova vita a bambini e bambine di Paesi disagiati, ma quali sono le procedure da rispettare per adottare un minore straniero?
1ª TAPPA : La dichiarazione di disponibilità
La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino straniero, è il Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza. Generalmente è presente nel capoluogo di ogni regione, e alcune regioni ne hanno più di uno. Una volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all'ufficio di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale.
2ª TAPPA: L'indagine dei servizi territoriali
I servizi degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.
3ª TAPPA: Il decreto di idoneità
Una volta ricevuta la relazione il Tribunale convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione.
4ª TAPPA: Inizia la ricerca
La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. In questa fase la coppia può orientarsi verso un paese tra quelli nei quali l'ente opera.
5ª TAPPA: L'incontro all'estero
Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione. In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto. L'ente, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.
Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia.
6ª TAPPA: Il rientro in Italia
Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.
7ª TAPPA: La conclusione
Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l'eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia "multi-etnica" appena nata.
(Fonte: http://www.amicopediatra.it)
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