L'assegno di maternità dei Comuni (conosciuto anche come "assegno di maternità di base") è una misura di sostegno economico dedicata alle madri che non beneficiano di altre coperture previdenziali. Si tratta di un aiuto fondamentale per garantire una tutela economica minima durante il periodo della nascita, dell'adozione o dell'affidamento preadottivo di un bambino.
A differenza del bonus nascita o di altre agevolazioni erogate direttamente dall'INPS, questo contributo è gestito dai Comuni di residenza, sebbene il pagamento materiale venga poi effettuato dall'ente previdenziale.
Chi può richiedere l'assegno?
L'agevolazione è rivolta principalmente alle madri disoccupate o casalinghe che non hanno diritto all'indennità di maternità spettante alle lavoratrici dipendenti o autonome. Possono però richiederlo anche le madri che percepiscono un'indennità inferiore all'importo dell'assegno comunale, ricevendo in questo caso la quota differenziale.
Per accedere al beneficio, è necessario possedere determinati requisiti:
- Residenza: la madre deve essere residente nel Comune presso cui presenta la domanda al momento della nascita o dell'ingresso del minore in famiglia.
- Cittadinanza: il contributo spetta alle cittadine italiane, comunitarie o extra-comunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno (di lungo periodo o con status di rifugiata/protezione sussidiaria).
- Stato lavorativo: la richiedente non deve avere alcuna copertura previdenziale per la maternità.
Importi e soglie ISEE per il 2026
Ogni anno, l'importo dell'assegno e la soglia di reddito per accedervi vengono aggiornati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Per l'anno 2026, i nuovi parametri sono stati fissati per riflettere l'adeguamento al costo della vita:
- L'importo totale: l'assegno viene erogato in un'unica soluzione. Per il 2026, la cifra complessiva spettante per ogni figlio è di 2.143,15 euro (pari a 5 mensilità da 428,63 euro ciascuna).
- La soglia ISEE: per averne diritto, il nucleo familiare deve possedere un ISEE minorenni non superiore a 21.213,62 euro.
Come e quando presentare la domanda
La tempistica è l'elemento più critico di questa procedura. La domanda deve essere presentata tassativamente entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino o dall'ingresso del minore nel nucleo familiare in caso di adozione o affidamento. Superato questo termine, il diritto al beneficio decade.
La richiesta va inoltrata al proprio Comune di residenza. Molte amministrazioni comunali consentono l'invio telematico tramite il proprio portale istituzionale (accedendo con SPID o CIE), mentre altre richiedono la consegna dei moduli presso gli uffici competenti o tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati.
Documentazione necessaria
Al momento della compilazione, dovrai avere a disposizione:
- L'attestazione ISEE in corso di validità (specifica per prestazioni rivolte ai minorenni).
- Un documento d'identità valido.
- Il codice IBAN per l'accredito della somma (che deve essere intestato o cointestato alla madre).
- Per le cittadine extra-UE, il permesso di soggiorno in corso di validità.