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Esperto Legale - Avv. Sara Bindi
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La Rubrica del legale on line ha carattere essenzialmente divulgativo e orientativo; le risposte fornite ai quesiti non debbono quindi essere intese come pareri e/o consulenze tecnico legali. L'attività del vostro avvocato è insostituibile e non può essere assolutamente sostituita dalle risposte fornite nella presente rubrica, le quali potrebbero risultare non appropriate e/o non pertinenti. Per approfondire gli argomenti trattati è opportuno rivolgersi al proprio legale".

 





Articolo del mese

Prodotti difettosi

 

Questo mese parliamo dei prodotti difettosi, ma non dei prodotti difettosi in quanto  inidonei all'uso cui sono destinati; in questo ultimo caso il consumatore, come si sa,  ha diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto.


Questo mese affrontiamo l'argomento dei prodotti che sono difettosi perché arrecano danni alle persone e alle cose, facendo sorgere il diritto al relativo risarcimento.
Si sente infatti  spesso parlare di casi gravi dove il prodotto arreca lesioni personali a chi se ne serve o addirittura la morte (si pensi alle ipotesi di intossicazione o decesso per il consumo di un alimento).  Questi casi ricadono nella cosiddetta responsabilità del produttore.


La legge sulla responsabilità del produttore (D.P.R. n. 224 del 24.05.1988, emanato in esecuzione della direttiva europea 85/374/CE), individua chi deve rispondere dei danni e stabilisce cosa deve fare il consumatore (o l'utilizzatore del prodotto) per la tutela dei propri diritti.


Secondo la citata legge il produttore o chi appone il proprio marchio (o segno distintivo o nome)  su prodotti realizzati da altri o sulla loro confezione,  è tenuto a risarcire i danni provocati dal prodotto difettoso. La responsabilità sussiste anche se non c'è una colpa diretta, si tratta infatti di "responsabilità oggettiva": in altre parole il solo fatto di creare una situazione di pericolo, come per esempio mettere in commercio un prodotto difettoso, comporta responsabilità per gli eventuali danni che ne derivano. Nella stessa responsabilità incorre il fornitore del prodotto, quando il produttore non sia individuato (art. 4 legge cit.)


Il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione (art.5 legge cit.).
L'onere della prova spetta al danneggiato, ovvero al consumatore. In altre parole il danneggiato, per ottenere il risarcimento, deve provare il danno, il difetto del prodotto ed il nesso di causalità tra prodotto e danno subito; inoltre deve dimostrare di avere utilizzato il prodotto in modo corretto, in quanto l'uso abnorme di un prodotto può escludere la responsabilità. 


La responsabilità è altresì esclusa se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale; se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata (art.6 legge cit.).


Per i danni alle cose si ha una esclusione di responsabilità se il danno è inferiore al valore di Euro 387,34.  Non ci sono invece limitazioni di valore per i danni alla persona.


Va ricordato che  il diritto al risarcimento si prescrive dopo tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
Il diritto si estingue dopo dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Comunità europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.


Cosa ne pensate in proposito? Ritenete che il consumatore sia sufficientemente tutelato dalla normativa sulla responsabilità del produttore?Vi siete mai trovati coinvolti in un incidente causato da un prodotto difettoso? O conoscete persone alle quali è successo? Siete stati subito risarciti o avete dovuto attendere a lungo? Che esperienze avete da raccontare in merito? Volete partecipare al dibattito?  E' utile e interessante conoscere il punto di vista degli altri,  far conoscere il proprio e confrontare le vostre esperienze personali, entrate nel forum!





 

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